2 Aprile, 2017

Onere della prova nelle cause contro le Banche

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NIENTE “SALDO ZERO” SE L’OPPONENTE A DECRETO INGIUNTIVO AVANZA DOMANDA RICONVEZIONALE

Con la recente Sentenza n.500 del 11.1.17 la Corte di Cassazione Sez. I, torna sull’argomento della ripartizione dell’onere della prova in tema di ricostruzione del saldo di conto corrente che risulti contestato a seguito di opposizione a Decreto Ingiuntivo. Dopo aver ribadito il consolidato principio per cui la Banca, per dimostrare il suo credito, ha l’onere di  produrre in giudizio tutti gli estratti conto dal momento dell’apertura dello stesso (e non soltanto quelli dell’ultimo decennio, come spesso sostenuto dalla difesa delle Banche), la Corte evidenzia come, ove ciò non avvenga, non in tutti i casi si può far ricorso alla regola del c.d. “saldo zero”, cioè alla regola di matrice giurisprudenziale che prevede, ai fini della ricostruzione del saldo di conto corrente,  di considerare pari a zero il saldo iniziale del primo estratto conto disponibile, se non si tratta appunto del primo estratto emesso dalla Banca, ma di uno successivo. Ed infatti, partendo dall’osservazione secondo cui ex art.2697 C.c. è sempre l’attore che deve fornire la prova per l’accoglimento della domanda che propone, la Corte afferma che quando l’opponente a decreto ingiuntivo, che riveste la veste di convenuto in senso sostanziale, non si limita a contestare la giustezza del saldo finale negativo domandato dalla Banca, ma svolge domanda riconvenzionale per le somme che risulteranno in positivo a seguito della ricostruzione del saldo epurato da eventuali interessi anatocistici, commissioni massimo scoperto o quant’altro, è lo stesso opponente a dover offrire la prova del saldo positivo in contrapposizione al saldo negativo richiesto dalla Banca in via monitoria. L’ opponente, attore in riconvenzionale, è quindi gravato dall’onere di dover provare il proprio credito mediante la produzione di tutti gli estratti conto. In mancanza  non potrà farsi applicazione (per la determinazione del credito in riconvenzionale) della regola del saldo zero, ma si dovrà ricostruire il saldo finale del conto partendo dal primo estratto conto  disponibile, effettuando in perizia tutte le detrazioni di somme eventualmente incamerate indebitamente dalla Banca (anatocismo, commissioni massimo scoperto, eventuali interessi usurari, ecc.) .   

Articolo redatto da: Avv. Giampiero Biscaroni – Studio Legale Biscaroni