3 Aprile, 2017

Il danno da “lesione del credito” nei sinistri stradali

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Un aspetto particolare del danno da circolazione stradale è quello del datore di lavoro che, a seguito dell’assenza dal lavoro del proprio dipendente infortunato in occasione di sinistro stradale, subisca un danno dovendo erogare al suo dipendente lo stipendio e le contribuzioni previdenziali senza poter beneficiare della prestazione lavorativa. E’ appena il caso di ricordare che questa tipologia di danno generalmente individuato come “danno da lesione del credito” si compone anch’esso delle due voci di “danno emergente” e di “lucro cessante” . Il primo deriva dal fatto che il dipendente percepisce più o meno integralmente il proprio stipendio anche se è assente dal lavoro per infortunio (con copertura INAIL se il sinistro è avvenuto “sul lavoro” – caso classico del dipendente inviato fuori sede che viaggia con la macchina aziendale)  o per malattia (con copertura INPS se la malattia è conseguenza di un sinistro avvenuto fuori dell’orario di lavoro),  ma il datore di lavoro non riceve un rimborso integrale dagli enti assistenziali per le somme erogate al dipendente assente dal lavoro. Il secondo deriva dal fatto che ogni dipendente produce un reddito per il proprio datore di lavoro (sia esso imprenditore individuale o società) che viene meno se il dipendente è assente dal lavoro. Ovviamente, mentre la prima tipologia di danno rappresenta un dato facilmente documentabile (sulla scorta delle buste paga e dei costi previdenziali) il secondo varia sensibilmente in ragione della tipologia di impresa e della redditività del personale, documentabile essenzialmente con i dati di bilancio. Tuttavia non intendiamo affrontare in questa sede l’aspetto della quantificazione, e della prova, del danno da lesione del credito, quanto piuttosto esaminare gli strumenti posti a tutela del datore di lavoro per far valere il proprio diritto, ciò anche perchè in questa materia il contraddittore è quasi sempre una compagnia di assicurazioni, cosicchè la quantificazione del risarcimento è spesso frutto di una trattativa tra le parti.

In merito al diritto al risarcimento che può vantare il datore di lavoro nei casi di cui ci stiamo occupando, sembra ormai consolidato l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui, pur essendo il datore di lavoro un soggetto estraneo al sinistro stradale, tuttavia il fatto genetico del diritto al risarcimento è rappresentato, come per le parti direttamente coinvolte, pur sempre dal sinistro stradale. Ciò comporta che anche il datore di lavoro può beneficiare, ad esempio, della presunzione di cui all’art.2054 cod. civ.,   ma anche il suo diritto soggiace al termine di prescrizione biennale che colpisce i diritti delle parti direttamente coinvolte nel sinistro. Ci limitiamo a segnalare due pronunce giurisprudenziali particolarmente chiare sul punto:  Cass. Civ. Sez. III 9.2.10 n.2844 “Gli esborsi a titolo di retribuzione, effettuati dal datore di lavoro, in adempimento di un dovere fissato dalla legge o dal contratto, in favore del dipendente per il periodo di inabilità temporanea conseguente ad infortunio, e, quindi, senza ricevere il corrispettivo costituito dalle prestazioni lavorative, unitamente ai correlati contributi dovuti dallo stesso datore di lavoro agli enti di assicurazione sociale, integrano un danno che si ricollega con nesso di causalità a detto infortunio e, come tale, deve essere risarcito dal terzo responsabile del fatto medesimo. Ne consegue che, ove l’anzidetto danno, direttamente subito dal datore per il fatto illecito del terzo, sia stato cagionato a seguito di sinistro stradale, il diritto al relativo risarcimento si prescrive in due anni, ai sensi dell’art.2947 comma 2 C.c.” – Cass. civ. Sez. III 27.10.11 n.22402 “… Se la lesione del credito ( nella specie: da prestazione lavorativa del dipendente) deriva da un fatto per la cui imputabilità la legge preveda uno speciale criterio di imputazione (come nel caso dell’art. 2054 C.c.) quel criterio trova applicazione anche nella causa promossa dal creditore nei confronti del responsabile del fatto illecito, non essendovi ragione per limitarne l’applicabilità al solo caso della domanda proposta direttamente dalla vittima primaria, giacchè il fatto genetico del danno è il medesimo anche per gli altri soggetti danneggiati. Il diritto al risarcimento del terzo titolare del diritto di credito resta peraltro soggetto allo stesso termine di prescrizione (2947 C.c. comma 2) ed alle stesse condizioni di proponibilità contemplate dalla legge per far valere i diritti derivanti dai danni da circolazione dei veicoli a motore (nella specie : richiesta della L. n.990/69 ex art.22)….

Chiarito dunque che il diritto del datore di lavoro di vedersi risarcito per il danno subito per non aver potuto beneficiare della prestazione lavorativa del proprio dipendente soggiace alle stesse regole, sia di diritto sostanziale che procedurale, del diritto al risarcimento degli altri soggetti direttamente coinvolti nel sinistro, sembra necessario riflettere su come questo principio debba coordinarsi con il D. Lgs. 7.9.2005 n.209 – Codice delle assicurazioni private – ed in particolare con la disciplina del c.d. “risarcimento diretto”, come disciplinata dal relativo regolamento di cui al D.P.R. 18.7.06 n.254. La questione non è del tutto secondaria poiché, una volta chiarito che anche il datore di lavoro, sebbene soggetto estraneo al sinistro, ha azione diretta contro l’assicuratore del responsabile del sinistro, sorge il problema di individuare quale sia la compagnia a cui rivolgersi nel caso in cui il sinistro rientri tra quelli per cui è applicabile la disciplina del risarcimento diretto.  Proprio l’art.3 D.p.r. 254/06 (regolamento recante disciplina del risarcimento diretto) prevede che: ” 1. La disciplina del risarcimento diretto si applica in tutte le ipotesi di danni al veicolo e di lesioni di lieve entità al conducente, anche quando nel sinistro siano coinvolti terzi trasportati. 2. Qualora i terzi trasportati subiscano lesioni, la relativa richiesta del risarcimento del danno resta soggetta alla specifica procedura prevista dall’art.141 del codice. . Leggendo la norma sembrerebbe potersi affermare che la disciplina del risarcimento diretto non coinvolga il datore di lavoro, che dovrebbe sempre e comunque rivolgersi al responsabile del sinistro ed alla sua compagnia di assicurazione, infatti l’art. 3 sembrerebbe limitare l’indennizzo diretto alle sole ipotesi di “danni al veicolo” e “lesioni lievi del conducente” , il terzo – datore di lavoro – al contrario subisce sempre un danno proprio (da lesione del credito si è detto) diverso ed autonomo da quello subito dai soggetti coinvolti nel sinistro, anche quando il proprio dipendente è il conducente che ha subito lesioni. La prassi assicurativa, tuttavia, non sembra operare questa distinzione e ritiene applicabile la disciplina del risarcimento diretto (quanto all’individuazione della Compagnia deputata risarcire materialmente il danno) anche quando la domanda sia proposta da un terzo come nella specie è il datore di lavoro. Sul piano pratico, quindi, in tutti i casi in cui per i soggetti coinvolti nel sinistro trova applicazione la disciplina del risarcimento diretto, per la posizione del datore di lavoro si verifica una singolare coincidenza: se il dipendente che ha subito lesioni era “conducente” (ovviamente non responsabile del sinistro, altrimenti il datore di lavoro non potrebbe avanzare richiesta risarcitoria verso la compagnia) il datore di lavoro potrà rivolgersi alla compagnia che assicura il veicolo condotto dal proprio dipendente (risarcimento diretto); se il dipendente che ha subito lesioni era invece trasportato, allo stesso modo il datore di lavoro potrà rivolgersi alla compagnia che assicura il veicolo ove il proprio dipendente si trovava, ex art. 141 codice delle assicurazioni.

Diverso ovviamente è il caso in cui per altre ragioni non debba applicarsi al sinistro la disciplina del risarcimento diretto, come nel caso di più veicoli coinvolti nel sinistro o di lesioni di “non lieve entità”, in questi casi varrà la regola generale per cui il datore di lavoro può sempre rivolgersi nei confronti del responsabile del sinistro e del suo assicuratore per ottenere soddisfazione del danno subito.

Giampiero Biscaroni