3 Aprile, 2017

RITO CAMERALE IN APPELLO

Con Sentenza n. 556/2016 del 24.11.16 la Corte d’Appello di Perugia ha ribadito il principio secondo cui l’appello avverso avverso la sentenza di separazione tra i coniugi segue il rito camerale e, pertanto, va introdotta con Ricorso e non con Citazione .  Nel caso di specie, la Corte ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dalla moglie, soccombente in primo grado, per tardività dello stesso essendo stato l’atto introduttivo (nella specie citazione) stato iscritto a ruolo ben dopo il decorso del termine di gg. 30 dalla notifica della Sentenza appellata. Osserva la Corte perugia che “per il principio di conservazione degli atti processuali, qualora vi sia stato un errore circa l’atto di introduzione del giudizio e l’instaurazione di questo sia subordinata ad un termine di decadenza, la tempestività dell’atto introduttivo deve essere valutata non già alla luce del modello erroneamente utilizzato, bensì secondo quello che avrebbe dovuto impiegarsi. Pertanto se il processo doveva introdursi con ricorso, la domanda introdotta con  citazione  può tenere luogo del ricorso tuttavia la tempestività della stessa sarà valutata non dal giorno della notifica bensì dal momento del deposito dell’atto di citazione per l’iscrizione a ruolo nella cancelleria del giudice adito“. Ciò che rileva, pertanto, secondo i Giudice di secondo grado, non è tanto la forma dell’atto utilizzato per l’introduzione del giudizio (citazione anzichè ricorso), quanto piuttosto il rispetto dei termini di legge previsti per la proposizione dell’appello con rito camerale. Il termine breve per l’appello prevede che il ricorso debba essere depositato nella cancelleria del giudice d’appello entro trenta giorni dalla notifica della sentenza impugnata, ciò che conta ai fini della salvezza dalla decadenza è che l’atto introduttivo (sia esso citazione o ricorso) sia depositato nella cancelleria della Corte nel termine indicato, non rilevando invece ai fini della salvezza dalla decadenza la notifica dell’atto introduttivo.

Nel caso specifico l’atto di citazione, pur notificato nei termini, è stato depositato nella cancelleria della Corte oltre il termine di gg.30 dalla notifica della Sentenza appellata, pertanto il gravame è stato dichiarato inammissibile.

Causa patrocinata da: Avv. Giampiero Biscaroni

Esito per il Cliente: Favorevole