2 Aprile, 2017

NON E’ TRUFFA IL MANCATO VERSAMENTO AL LAVORATORE DELL’INDENNITA’ DI MATERNITA’ .

Il Tribunale di Perugia, con Sentenza n.1052/16 del 28.3.16, ha escluso la sussistenza dell’ipotesi di reato di truffa aggravata ai danni dell’INPS nel caso di un imprenditore che aveva omesso il versamento ad una lavoratrice dell”indennità di maternità, pur avendo compensato il relativo importo con i contributi da lui stesso dovuti all’ente previdenziale. In particolare veniva contestato all’imprenditore un ingiusto profitto di Euro 3.369,32 (l’importo come vedremo è risultato fondamentale ai fini dell’esclusione della responsabilità penale) con corrispondente danno dell’INPS che non avrebbe riscosso tale somma per effetto della compensazione operata al datore di lavoro con i modelli DM/10/M, pur avendo quest’ultimo non versato l’indennità alla lavoratrice.

Risultando incontestabile il fatto, provato documentalmente oltre che dalle dichiarazioni della lavoratrice, ancora creditrice, alla data del dibattimento, delle somme suddette, la difesa dell’imputato è stata incentrata sull’esclusione, sul piano giuridico, della figura di reato contestato, non avendo l’imprenditore posto in essere alcun raggiro, essendo i DM/10 dichiarazioni vincolate all’emissione delle buste paga e non avendo di fatto l’INPS percepito alcun danno, essendo se mai quest’ultimo della lavoratrice non pagata.

Il Giudice, dopo aver ribadito che l’indennità di maternità è un debito dell’INPS e non del datore di lavoro che è solo tenuto ad anticiparla operando poi, attraverso i modelli DM10, la compensazione con i propri debiti INPS,   ha evidenziato che non essendo stata falsamente attestata la situazione di fatto che dava diritto all’erogazione dell’indennità, il reato di truffa non può configurarsi, in quanto “manca il danno a carico dell’INPS previa cooperazione artificiosa del medesimo ente quale vittima di artifizio o inganno”. Trattandosi di un debito dell’INPS che l’ente stesso avrebbe pagato, attraverso il conguaglio generato dalla falsa dichiarazione di pagamento del datore di lavoro, non si produce per l’ente alcun danno trattandosi di una erogazione patrimoniale comune dovuta e soddisfatta, così da non determinare alcun ingiusto depauperamento dell’INPS, quanto piuttosto il diritto del lavoratore a rivolgersi al suo datore di lavoro per ottenere quanto gli spetta, avendo l’INPS provveduto all’adempimento della sua obbligazione (Cass. Pen Sez. II° n.89/13 Rv 18762 del 15.1.13)  .

Richiamando l’indirizzo delle S.U. (n.7537 del 16.12.2010) il Giudice ha ritenuto di poter inquadrare la fattispecie nella figura criminosa dell’art.316 ter C.p. (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato)  in quanto il datore di lavoro, mediante fittizia esposizione di somme corrisposte al lavoratore a titolo di indennità per malattia o maternità o assegni familiari, ottiene dall’INPS il conguaglio di tali somme, in realtà non corrisposte, con quelle da lui dovute all’istituto previdenziale a titolo di contributi previdenziali e assistenziali, così percependo indebitamente dallo stesso istituto le corrisposte erogazioni. Infatti l’erogazione, elemento costitutivo del delitto di cui all’art.316 ter c.p., può consistere semplicemente nell’esenzione dal pagamento di una somma altrimenti dovuta e non deve necessariamente consistere nell’ottenimento  di una somma di denaro. Inoltre per la configurazione del reato non è richiesto il raggiro o l’inganno a danno dell’ente erogatore.

La soglia di punibilità per tale figura di reato, tuttavia, è di Euro 3.999,96, giacché per somme inferiori si applica solo la sanzione amministrativa. L’imputato dunque è andato assolto penalmente dal reato contestato, anche a seguito della riqualificazione dell’ipotesi criminosa effettuata dal Tribunale.

 

Causa patrocinata da: Avv. Giampiero Biscaroni

Esito per il cliente: Favorevole